Art. 1.

      1. È istituito l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di cavaliere della Patria.
      2. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
      3. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale, o da un ufficiale con grado corrispondente, che lo presiede, da quattro generali e da un ammiraglio, in rappresentanza delle Forze armate e della Guardia di finanza, dai Presidenti dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Il funzionamento del consiglio di cui al presente comma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
      4. Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
      5. Le caratteristiche dell'onorificenza che attesta l'appartenenza all'Ordine sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.